Venerdì, Settembre 13, 2024

Pimus trabattelli

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Non tutti sanno che il trabattello o ponteggi mobili a differenza del Ponteggio classico è obbligatorio la redazione Pimus in modalità semplificata ( indicando ancoraggi e appoggi ) come riportato nella circolare Circolare n. 30 del 3 novembre 2006 e gli operatori addetti al montaggio del TRABATTELLO non necessitano di corsi o attestati relativi al montaggio del trabattello, e semplicemente obbligatorio per il titolare dell’impresa o responsabile istruire i propi addetti seguendo esplicitamente le istruzioni del fabbricante del trabattello riportate sul libretto di uso e manutenzione che deve obbligatoriamente accompagnare il trabattello.

Di seguito riportiamo Circolare n. 30 del 3 novembre 2006

CIRCOLARE N. 30/2006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIVISIONE VI

All. n.:

Prot. N. 15/VI/7821 del 03/11/2006

Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro

Alla D.G. per l’Attività Ispettiva

Al Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.

Alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro

Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori

LORO SEDI Oggetto: Art. 36-quater, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. – Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi – Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote (trabattelli) ed altre attrezzature per l’esecuzione di lavori temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione.

Si fa riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio di alcune attrezzature di lavoro per l’esecuzione di lavori temporanei in quota.

Al riguardo, con particolare riferimento agli adempimenti, di cui all’art. 36-quater del D.Lgs. n. –626/94 così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03, concernenti la redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto e la relativa formazione degli addetti alle succitate previste operazioni, si comunica quanto di seguito riportato.

Il comma 4 alla lettera d) del succitato art. 36-quater richiama anche i “ponteggi su ruote” in ordine agli obblighi previsti in generale per i ponteggi. Per tali attrezzature – comunemente denominate “trabattelli” –, considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili – contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi – , per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.

Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli e per la stessa motivazione di cui sopra, si ritiene che il datore di lavoro debba dare attuazione a quanto già previsto dall’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94, tenendo comunque presente, per ciò che riguarda l’addestramento, i contenuti generali di cui al secondo e al quarto punto del modulo pratico dell’Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006.

Sempre a proposito di formazione, si evidenzia che il termine di due anni, di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, entro i quali gli addetti alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato Accordo, precisando che l’obbligo di partecipazione a tali corsi non si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi.

Nel periodo transitorio, la pregressa esperienza biennale e triennale, rispettivamente per i lavoratori e per i preposti, che consente l’attività di

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